A seguito della Sentenza del Tar della Lombardia n. 1634 del 30 aprile 2010, in occasione di un dibattimento tra il Comune di Quinzano d’Oglio e una ditta sita nel comune con annesso impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, si è giunti alla definizione di compost.
La sentenza ha determinato che non può essere sussunto nella definizione di compost un prodotto ottenuto solo a seguito della biossidazione attraverso la prima parte del processo aeobico di decomposizione della sostanza organica.
Per ottenere un vero e proprio prodotto di compostaggio, così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera t), Dlgs 152/2006 è infatti necessaria anche la fase della maturazione ossia quella fase che porta alla produzione di acqua, anidride carbonica e calore.
Un impianto in cui sia presente solo una linea di trattamento biologico utilizzata per la rimozione della sostanza organica, non è sufficiente per definirlo come impianto di compostaggio.
Per leggere l’informativa completa potete visitare il seguente sito:
www.reteambiente.it/normativa/13506/sentenza-tar-lombardia-30-aprile-2010-n-1634/
News del 02 luglio 2010
Fonte: Scuola Agraria del Parco di Monza.
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