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18/09/2009

SICUREZZA DEL GIOCATTOLO, RISPONDE ANCHE IL DISTRIBUTORE

Le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva Europea in materia di sicurezza del giocattolo. La responsabilità si estende al distributore

La nuova direttiva in materia di sicurezza del giocattolo (48/09), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 30 giugno scorso ed entrata in vigore venti giorni più tardi, introduce alcune novità tese a rafforzare la tutela del consumatore e della filiera produttiva, senza tuttavia rivoluzionare la normativa vigente (88/378) in quanto già i giocattoli sono ritenuti sicuri.
Le modifiche più importanti riguardano l’ampliamento del concetto di giocattolo, l'estensione della responsabilità ai distributori, l'indicazione sui giochi della fascia d'età consigliata per il loro utilizzo, le nuove norme sull'aspetto chimico dei prodotti e l'impiego della lingua italiana su etichette e confezioni.
I tempi per il recepimento della Direttiva Europea non sono tuttavia immediati: i produttori italiani avranno 24 mesi per adeguarsi alle richieste del legislatore, 48 nel caso dei requisiti chimici, e quindi ancora per due anni potranno essere immessi sul mercato prodotti conformi alla “vecchia” 88/378.

Definizioni. Secondo la normativa in vigore fino al luglio scorso, “è giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni”. Il nuovo testo definisce invece i giocattoli come “prodotti progettati e destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati ai fini di gioco dai bambini di età inferiore ai 14 anni”. La nozione viene dunque ampliata ed estesa a quegli articoli – come i gadget – ai quali finora sono state applicate le norme di sicurezza dei prodotti in generale (direttiva 2001/95) e non quelle specifiche del giocattolo. Il portachiavi con peluche è un esempio emblematico: per la vecchia direttiva è un gadget, per la nuova è un giocattolo e dovrà pertanto riportare il marchio CE e tutto ciò che ne consegue.

Responsabilità del distributore. Chiunque operi nella filiera e renda disponibile sul mercato un giocattolo - quindi anche un retailer - è tenuto a verificare che tutti gli articoli che rientrano in questa categoria rispettino gli obblighi previsti dalla legge. Dovrà accertarsi, ad esempio, che il marchio CE riportato sia corretto e che sia sempre affiancato dall’indicazione del produttore o dell'importatore, al fine della rintracciabilità della filiera, in caso di difformità rispetto alle norme previste. Dovrà inoltre controllare che le avvertenze di carattere generale della nuova direttiva siano rispettate, avvertenze che devono sempre riportare la motivazione, in lingua italiana, se si riferiscono a giocattoli destinati a bambini d’età superiore ai tre anni.
Il distributore è anche tenuto a garantire che, mentre un giocattolo è sotto la sua responsabilità, le condizioni d'immagazzinamento e trasporto siano tali da salvaguardare la sicurezza del prodotto. Qualora ritenga che un articolo non sia conforme alle disposizioni applicabili, il distributore ha anche l'obbligo d'informarne l’importatore o il produttore e le autorità competenti, nonché a fornire a queste ultime, su richiesta, tutta la documentazione e le informazioni in suo possesso a supporto della regolarità dell’articolo.

Età. La nuova direttiva invita il fabbricante, o chi immette sul mercato il prodotto, a riportare sulla confezione e sulle istruzioni (che, come abbiamo già detto, devono essere sempre anche in lingua italiana) di ogni giocattolo, la fascia d'età per cui è consigliato. Questa indicazione è già obbligatoria per gli articoli non destinati ai bambini d'età inferiore a 36 mesi.

Materiali. Negli anni si sono sviluppate numerose ricerche sui prodotti chimici e di nuovi ne sono stati introdotti tanto che la direttiva prende in considerazione tutte le innovazioni e si adegua, dichiarando pericolose certe sostanze presenti sui mercati, anche se non utilizzate nel settore del giocattolo, e dettando per ogni componente delle precise quantità che si possono utilizzare.
In considerazione della particolare delicatezza di questo tema, il legislatore europeo ha stabilito in quattro anni il tempo necessario per l’adeguamento in materia chimica, a differenza dei due anni richiesti per l'adeguamento alle altre novità della direttiva 48/09.



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